TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e - tra i tributi che la costituivano - la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge 160/2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge 147/2013, sono state espressamente fatte salve.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.   calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario, dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe, invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Oggetto e scopo del regolamento
Finalità della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivo del tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Tributo ambientale (TEFA)
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Bonus sociale per i rifiuti
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduzione tariffaria per avvio al riciclo dei rifiuti
Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006
Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di  cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Tributo giornaliero di smaltimento
Modalità di versamento e sollecito di pagamento
Sgravio o rimborso del tributo
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
Norme abrogate
Efficacia del regolamento

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link:
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale

Dichiarazione

Il soggetto passivo del tributo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. 
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità su indicate, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti.
In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. 

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

Dichiarazione iniziale/ di variazione/ di cessazione utenze domestiche
Dichiarazione iniziale/ di variazione/ di cessazione utenze non domestiche
Richiesta esenzione TARI
Richiesta riduzione TARI per compostaggio

 

Tempi di pagamento della TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo due rate, oltre alla possibilità per il contribuente di pagare in un'unica soluzione, in una data stabilita dal Comune e posta a metà tra la scadenza della prima e della seconda rata.
 
 

     

Il pagamento della Tassa sui Rifiuti può essere effettuato:

mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Pago PA).

Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati in formato Pago PA.